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Lo statuto dell'Associazione

L'ASSOCIAZIONE APACA

A P A C A
Associazione Protezionistica Amici del Cane Abbandonato
STATUTO

---------------------------------------Denominazione----sede----scopo-----------------------
1. E' costituita l'associazione APACA "ASSOCIAZIONE PROTEZIONISTICA AMICI DEL CANE ABBANDONATO"---------
2. Essa ha sede in Belluno.--------------------------------------------------------
2bis. Essa esplica la sua attività in provincia di Belluno e limitrofe, comunque esclusivamente in regione del Veneto.--------------------------
3. L'associazione non ha scopo di lucro. Essa intende ospitare confortevolmente e curare amorevolmente i cani randagi e abbandonati, creando all'uopo idonee strutture, dove essi possano essere temporaneamente ricoverati, e sensibilizzare la gente per la loro protezione;------------------------------------------------------------------------
- creare un parco che ospitando contestualmente persone e cani, favoriscano l'amore antico che c'è tra l'uomo e il suo migliore amico;------------------------------------------------------------------------
- rafforzare, mediante apposite campagne sociali, il coinvolgimento e delle autorità scolastiche e delle autorità sociali e dei genitori e la convinzione che la tutela e il benessere dell'amico dell'uomo è sintomo di maturità civica e di civiltà;----------------------------------
- promuovere l'assistenza più idonea per favorire un ottimo affidamento dei cani;------------------------------------------------------
- curare e mantenere a vita i cani che non siano stati affidati o che non siano affidabili;--------------------------------------------------------
- cooperare con le Autorità competenti per il raggiungimento degli scopi sociali di cui alla Legge della Regione Veneto del 28 dicembre 1993, n.60;------------------------------------------------------
- vigilare sull'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari, riguardanti la protezione degli animali e del loro ambiente;--------------------------------------------------------------------
- collaborare con Enti, Associazione, Federazioni al fine di una migliore protezione degli animali e del loro ambiente;---------------
- affiliarsi e aderire ad altri organismi aventi scopi analoghi.
3bis. L'Associazione prevede espressamente:-------------------------------------
- il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) del comma 1 dell'art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;--------------------------------------------------------------------
- il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;------------------------------------------
- l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;----------------------------------------------------
- l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;-------------------------------------------------------
- una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;---------------------------------------
- l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".
-----------------------------------Patrimonio ed esercizi sociali-----------------------
4. Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili. Le sue entrate sono costituite dalle quote sociali e dai ricavi derivanti da manifestazioni sociali di qualsiasi natura.---------------------
5. L'esercizio finanziari si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro 60 (sessanta) giorni dalla chiusura di esso, il Consiglio Direttivo predisporrà il bilancio preventivo e il conto consuntivo.-------------------
6. I soci si distinguono in fondatori, onorari, benemeriti, sostenitori, ordinari. Sono soci fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'associazione e coloro che saranno ammessi in associazione entro il 31 dicembre 1994, e che verseranno una quota di Lire 1.000.000 (unmilione). Il Consiglio Direttivo, sentita l'assemblea dei soci, conferisce la qualifica di socio onorario alle persone che si sono particolarmente distinte per meriti considerevoli attinenti gli scopi dell'associazione. Il Consiglio Direttivo conferisce la qualifica di soci benemeriti a coloro che hanno prestato un attivo contributo personale alla vita dell'associazione. Sono soci sostenitori coloro che versano una quota almeno tripla quella ordinaria. Sono soci ordinari coloro che versano la quota ordinaria stabilita dal Consiglio Direttivo annualmente. Possono essere soci le persone fisiche, giuridiche, pubbliche e private e gli enti collettivi, la cui domanda di ammissione sarà accettata dal Consiglio e che verseranno all'atto di ammissione la quota associativa.----------------------------------------------------------------
7. I soci avranno diritto a partecipare alla vita dell'associazione al fine di incrementarne il patrimonio materiale e spirituale e farne crescere il prestigio morale di essa.--------------------------------------------------------
8. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per esclusione sancita dal Consiglio Direttivo.------------------------------------------------
----------------------------------------Amministrazione---------------------------------
9. L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a nove membri eletti dall'assemblea dei soci. Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione per cooptazione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.-
10. Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario. La loro nomina può essere fatta direttamente dall'assemblea. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.---
11. Il Consiglio si riunisce a richiesta del Presidente o di almeno due terzi dei suoi membri e comunque almeno due volte l'anno. Le riunioni del Consiglio sono valide se sono presenti la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono valide se adottate col voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto il relativo verbale e questo sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.------------------------------------------------------------------------
12. Al Consiglio sono attribuiti tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, al fine di conseguire gli scopi sociali. Esso può emanare un regolamento per lo svolgimento ordinato della vita associativa.------------------------------------------------------------------
13. Il Presidente, e in sua vece il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'associazione verso i terzi e in giudizio. Egli cura la esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio e adotta le deliberazioni urgenti richiedendone la ratifica al Consiglio.
-------------------------------------------Assemblea-------------------------------------
14. L'assemblea è costituita da tutti i soci iscritti nel libro dei soci, siano essi fondatori, sostenitori e ordinari. Essa è convocata almeno una volta l'anno entro il mese di marzo dal Consiglio Direttivo o su richiesta scritta di almeno un decimo dei soci. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere comunicato ai soci almeno quindici giorni prima di quello della adunanza e fissato all'albo della sede sociale. L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in provincia di Belluno.
15. L'assemblea delibera sul bilancio preventivo e consuntivo, sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione, sui modi e termini per conseguire gli scopi sociali, sulla nomina dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sui principi generali del regolamento e su tutto quanto le è demandato dal Consiglio.----------------------------------
16. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza in prima convocazione, di almeno la metà degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni modificative dell'atto costitutivo e dello statuto sono adottate a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno i tre quarti degli associati; quella di scioglimento dell'associazione e di devoluzione del patrimonio sociale col voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.------------------------------------------------------------
17. Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci e in regola nel pagamento della quota annua di associazione. I soci possono farsi rappresentare da altri soci, che non siano membri del Consiglio.-------------------------------------------------------------------------
18. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio e in sua assenza dal Vice Presidente, e in assenza anche di questi dalla persona nominata dall'assemblea. Il Presidente nomina il Segretario e se del caso due scrutatori. Egli constata la regolarità e validità dell'adunanza e ne dirige l'andamento. Delle riunioni di assemblea è redatto processo verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente.--------
--------------------------------Collegio dei Revisori------------------------------------
19. La gestione dell'associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione al bilancio preventivo e al conto consuntivo, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e titoli, e procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------Scioglimento---------------------------------------
20. La qualità di associato non è trasmissibile. L'associato può recedere dall'associazione mediante dichiarazione scritta da comunicare al Consiglio Direttivo. Essa ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. L'associato può essere escluso dall'associazione con deliberazione dell'assemblea e soltanto per gravi motivi. Egli può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro un mese dal giorno in cui gli è stata comunicata per raccomandata la deliberazione. Gli associati deceduti o esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.
21. L'associazione si scioglie quando viene a mancare la pluralità degli associati, se essa non si ricostituisce entro sei mesi; quando non è conseguito lo scopo sociale o per sopravvenuta impossibilità di conseguirlo.-----------------------------------------------------------------------
22. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea, la quale provvederà, con lo stesso atto, alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri secondo legge, e alla devoluzione del patrimonio sociale. Il patrimonio non può essere ripartito tra gli associati e sarà devoluto ad enti aventi scopi analoghi a quelli dell'associazione.----------------------------------------------------------------
23. I liquidatori possono compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione, ma non nuove operazioni sociali. Essi rappresentano l'associazione verso i terzi e in giudizio.-------------------------------------
------------------------------------Controversie-----------------------------------------
24. Tutte le controversie insorgenti tra i soci e tra questi e l'associazione e i suoi organi sono rimesse a un Collegio di tre Probiviri nominati dall'assemblea. Essi giudicheranno ex bono et aequo senza alcuna formalità di procedura, e il loro lodo sarà inappellabile.------------------
Seguono firme dei soci fondatori e del notaio; vedasi vecchio statuto.














 
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